Cosa dichiarano altre aziende a vostro discapito Fondamentale leggere

Il panorama auto e a maggior ragione questa problematica dei fermi amministrativi, vi sono molteplici commercianti che dichiarano ed operano senza nessuna fondamento , fanno dichiarazioni abbastanza opache facendo leva sul vostro stato di bisogno , in realtà non hanno nessuna competenza e preparazione in materia, vi sono aziende certificate che operano con la massima lealtà commerciale e trasparenza che andremmo a segnalarle in seguito ma addentriamoci alle affermazioni di altre aziende che comprano auto in fermo amministrativo capirete subito che vi è qualcosa che non quadra.

Affermazione 1

Loro dicono: Togliamo il veicolo dalla circolazione e sospendiamo la targa dal registro p.r.a

A parer nostro: le targhe non si sospendono dal registro p.r.a vi è una procedura di rottamazione o radiazione e successivamente si consegnano le targhe e con il certificato si dichiara la formalità, ma non esiste nessuna sospensione delle targhe! Cosa vuol dire sospendiamo le targhe?

Affermazione 2

Loro dicono: Valutiamo l’auto in base all’anno di immatricolazione

A parer nostro: se una vettura viene smontata e riutilizzata ad uso ricambi non si valuta in base all’anno di immatricolazione, questo lo si fa nell’acquisto di una vettura per la rivendita effettivamente costoro non hanno focalizzato realmente il lavoro! Bensì le valutazioni vengono tracciate e quantificate sulla base di un’approfondita relazione sull’effettivo recupero dei ricambi, cercando di allinearsi al mercato attuale della ricambistica auto. Si evidenzia in modo incisivo: Una valutazione alta fuori mercato della componentistica ricambi da alla luce la certezza che l’auto verrà immatricolata all’estero. Riusciamo anche noi a offrirvi la stessa valutazione o forse anche di più, ma vi garantiamo che l’operazione non sarà finalizzata al recupero ricambi, questo lo confermiamo nella maniera più totale.

Conclusioni: non si valuta la vettura in base all’anno di immatricolazione quando vi è un fermo amministrativo! Le valutazioni alte devono far pensare che non sarà per il recupero ricambi.

Affermazione 3

Loro dicono: Cerchiamo di selezionare tutti i pezzi di ricambio e gli elementi che possono essere rivenduti

A parere nostro: Chi compra auto in fermo amministrativo raramente le smonta, qualora lo facessero vi sono regole fondamentali e normative amministrative e ambientali da adempiere e da rispettare. Chi dichiara di smontare la vostra auto fatevi inviare due foto che attesta e certifica ciò, vi accorgerete che cercheranno di accampanare delle scuse.

Affermazione 4

Con noi sarete felici sereni e senza problemi

A nostro parere: Felici e sereni è impossibile! Già il fatto che abbiamo un gravame sulla nostra vettura ci fa perdere serenità, seppure ogni singola emozione sia importante e permetta a chi la sperimenta di sentirsi vivo, noi siamo alla ricerca di quelle sensazioni ed emozioni che ci facciano star bene e ci appaghino, alla ricerca di quello stato emotivo chiamato felicità, ma è ben lontano a ciò che dichiarano costoro, se cedere un auto in fermo amministrativo è sinonimo di felicitò lo faremmo ogni santo giorno! Chiaro certe affermazioni si commentano da sole ma volevamo comunque commentarle.

Senza problemi? Speriamo! State cedendo un auto in fermo amministrativo? State vendendo un auto in fermo amministrativo? State incassando dei soldi? Elusione al fisco? Illecito profitto? Qualora cadreste nel penale chi o come prenderà le vostre difese’?

Affermazione 5

Loro dichiarano: Perdita di possesso. Avrete sentito parlare spesso di questa parola, non è altro che una formalità al p.r.a ma la si richiede in casi estremi con giusta motivazione, non vi esiste una perdita del possesso per uso ricambi uso sportivo ecc..leggete la comunicazione ufficiale del p.r.a qui in seguito.

La perdita di possesso è l’annotazione presso il PRA della indisponibilità di un veicolo.

L’avvenuta annotazione della perdita di possesso comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del bollo a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui è stata registrata l’annotazione. Non comporta invece modifiche all’intestazione del veicolo, che continua ad essere registrato al PRA a nome dello stesso soggetto, infatti la perdita del possesso non altera la proprietà.

Chi può richiederla
La perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo oppure da un legale rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico.
La perdita di possesso può essere richiesta anche dagli eredi dell’intestatario, dal procuratore legale e dal curatore fallimentare.

Perdita di possesso per furto
In caso di furto o rapina, per annotare la perdita di possesso è necessario presentare al PRA la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme (o dichiarata conforme) o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
In caso di furto o rapina avvenuto all’estero, la denuncia (eventualmente sporta ad un’autorità straniera) dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e alla stessa dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente o da un traduttore ufficiale.
In caso di perdita di possesso per furto l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa dal momento della data di presentazione della denuncia alle autorità competenti.

Documentazione necessaria per la perdita di possesso per furto
Per la richiesta di annotazione di perdita di possesso in caso di furto sono necessari:

la denuncia di furto in originale o in copia conforme all’originale oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia del furto;

il Certificato di Proprietà nel caso in cui si sia in possesso della vecchia versione cartacea oppure la ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale (nel caso in cui il Certificato di Proprietà fosse stato smarrito, va presentata anche la relativa denuncia di smarrimento);

documento di identità dell’intestatario del veicolo;

in caso di presentazione della pratica da parte di un delegato, va presentato il documento di identità del delegato e la delega alla presentazione della pratica.

Perdita di possesso del veicolo per altri motivi

La perdita di possesso può avere altre motivazioni, ognuna delle quali comporta una procedura e della documentazione da produrre.
a) Perdita di possesso per appropriazione indebita
In base all’articolo 646 del Codice Penale ci si trova di fronte ad un’appropriazione indebita quando un soggetto si appropria della cosa mobile altrui di cui si trovi in possesso, a qualsiasi titolo, per trarre un ingiusto profitto per sé stesso o per altri. Ad esempio, quando un veicolo intestato ad una società di leasing non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista né viene riscattato è un’appropriazione indebita.
In caso di appropriazione indebita, per annotare la perdita di possesso devi presentare al PRA:
la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme
oppure
la dichiarazioni sostitutiva di perdita di possesso, ugualmente ammessa dal PRA.
Dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela non hai più l’obbligo di pagare il bollo auto. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso, tale obbligo decade alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.
b) Perdita di possesso per truffa
Secondo l’articolo 640 del Codice penale si verifica una truffa quando un soggetto induce qualcuno in errore, con un artifizio o un raggiro, per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto, provocando danno ad altri. Nel nostro caso, si verifica una perdita di possesso per truffa quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti.
Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario.
Nel caso in cui l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa puoi chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti.
L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela.
c) Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.
Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.
In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.
Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.
NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
d) Perdita di possesso per Sentenza del Giudice di Pace o altro organo giurisdizionale
In caso di sentenza del Giudice di Pace che stabilisce che l’intestatario del veicolo ne ha perduto il possesso o che è avvenuto un trasferimento di proprietà in favore di un altro soggetto, l’intestatario in questione potrà richiedere l’annotazione della perdita di possesso al PRA presentando tale sentenza in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo successivo alla data dichiarata dal giudice nella sentenza; se il Giudice non dichiara alcuna data nella sentenza, la data da cui non vige più l’obbligo è quella di emanazione della sentenza.
e) Perdita di possesso per rinuncia all’eredità
L’atto di rinuncia all’eredità non è un provvedimento trascrivibile al PRA. Per questo motivo ai rinunciatari all’eredità veniva comunque richiesto il pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di cui risultavano ereditari. Per questo motivo, il Ministero di Grazia e Giustizia, con parere n. 5/1133/050 del 16/04/1996 ha acconsentito ad accettare in questi casi l’annotazione della perdita di possesso.
Se vuoi rinunciare all’eredità di un veicolo e di conseguenza sottrarti all’obbligo di corrispondere il bollo auto, devi fare richiesta di annotazione di perdita di possesso presentando:
l’atto del notaio che attesti la rinuncia all’eredità e una dichiarazione sostitutiva da cui risulti il mancato possesso del veicolo
oppure
una dichiarazione sostitutiva che attesti il mancato possesso del veicolo e l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli estremi dell’atto di rinuncia depositato in Cancelleria del Tribunale.
In questo caso l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa nel periodo di imposta successivo alla data di apertura della successione.
f) Perdita di possesso per terremoti, alluvioni e altre calamità naturali
Se il tuo veicolo risulta danneggiato in seguito ad un terremoto o ad un’alluvione, nel caso in cui venga adottata un’ordinanza o un provvedimento specifico dalle Autorità, devi procedere d’intesa con le amministrazioni coinvolte per ottenere la radiazione dal PRA.
Se invece non c’è l’intervento da parte della pubblica autorità puoi sempre consegnare in autonomia il veicolo danneggiato ad un centro di raccolta che poi si occuperà della radiazione.
Nel caso in cui il veicolo non sia più reperibile potrai chiedere l’annotazione della perdita di possesso in due modi:
presentando un verbale o un altro provvedimento emesso dalle autorità da cui si evince la distruzione del veicolo avvenuta a causa dell’evento calamitoso. L’obbligo di corrispondere il bollo auto termina dal periodo successivo a quello dell’evento calamitoso;
oppure
presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in mancanza di una documentazione ufficiale. In questo caso l’obbligo di pagare il bollo auto termina dal periodo successivo alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.
g) Perdita di possesso per incendio
Se sei proprietario di un veicolo andato distrutto in un incendio puoi rivolgerti ad un demolitore autorizzato che si preoccuperà delle normali procedure di radiazione del PRA.
Nel caso in cui questo non sia possibile, puoi comunque richiedere l’annotazione di perdita di possesso per incendio del veicolo presentando il verbale dei Vigili del Fuoco o la denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, in cui si specifica che il veicolo è andato completamente distrutto.
In questo caso l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa dal periodo di imposta successivo alla data del verbale e/o denuncia.
h) Perdita di possesso non documentabile in alcun modo
Se non sei più in possesso di un veicolo (per svariati motivi come rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita o altro) ma ne sei rimasto intestatario per mancata trascrizione della perdita di possesso al momento del verificarsi dell’evento, puoi richiederne l’annotazione anche se è passato del tempo.
In mancanza di documentazione che attesti l’evento che ha portato alla perdita di possesso va presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000.
Ad esempio, si può richiedere l’annotazione di perdita di possesso con la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio quando:
1. hai consegnato il veicolo ad un concessionario che poi è fallito o si è reso irreperibile;
2. hai consegnato il veicolo ad un demolitore che non ha provveduto a richiedere la radiazione (link interno alla pagina della radiazione) dal PRA;
3. hai ceduto il tuo veicolo ad un soggetto che ha esportato il veicolo senza provvedere alla radiazione dal PRA;
4. hai perso la disponibilità del veicolo per furto, sequestro o altri provvedimenti per i quali non sei più in possesso della relativa documentazione;
5. hai venduto il veicolo ad un soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti al PRA;
6. sei erede di un veicolo non rinvenibile alla data dell’apertura della successione.
In questi casi l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa nel periodo successivo alla data di annotazione della perdita di possesso al PRA, anche se l’evento in sé che ha provocato la perdita di possesso è antecedente.
Documentazione da presentare nei diversi casi sopra indicati
Per tutti i casi sopra descritti, la documentazione da presentare è la seguente:
provvedimento e/o la denuncia/querela che riporta uno dei fatti che riguardano il veicolo, ove non possibile presentare la documentazione è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilato e sottoscritta dall’intestatario del veicolo
documento d’identità dell’intestatario del veicolo  e una fotocopia dello stesso
documento di identità dell’eventuale delegato alla presentazione della pratica allo sportello più una fotocopia dello stesso e la relativa delega.
Certificato di proprietà digitale del veicolo nel caso in cui si disponga della vecchia versione cartacea (se non si dispone del CDP va presentato il Modulo NP3B firmato dall’intestatario)
Costi per l’annotazione della perdita di possesso
Per annotare la perdita di possesso va corrisposta l’imposta di bollo, che varia a seconda che si richieda o meno il rilascio del Certificato di Proprietà.
Perdita di possesso con rilascio del CdP:
€ 32,00 se si presenta il Certificato di Proprietà in sede di richiesta
€ 48,00 se si utilizza invece il modulo NP3B
Perdita di possesso senza il rilascio del CdP:
€ 16,00 se si presenta il Certificato di Proprietà in sede di richiesta
€ 32,00 se si utilizza invece il modulo NP3B
A questi vanno aggiunti i costi legati al servizio di intermediazione prestato dall’agenzia a cui ci si rivolge.
Conclusioni: Attenzione alla dichiarazione della richiesta di perdita del possesso, è una formalità estrema ultima, ma non va tracciata a contratto o a tavolino, non è una scappatoia ma una dichiarazione in atto pubblico e va eseguita con estrema attenzione.
Chi detiene un bene mobile in relazione all’art.2756 c.c.puo’addirittura chiedere l’intestazione del bene o al Giudice o al p.r.a o puo’eseguire la formalità di perdita del possesso con dichiarazione bilaterale motivandone la richiesta.
ATTENZIONE A COSA STATE ANDANDO INCONTRO E A CHI STATE RIPONENDO LA MASSIMA FIDUCIA, PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI CESSIONE O VENDITA DI UN AUTO CON FERMO AMMINISTRATIVO PIGNORAMENTO SEQUESTRO O IPOTECA UNA TELEFONATA PUO’AIUTARVI A VENIR FUORI DA UNA SITUAZIONE DI ESTREMA CONFUSIONE.
I NUMERI SEMPRE APERTI DALLE 8 ALLE 22 327.327.5130 –333 6000 600 – 324.860.3000 non abbiamo numeri fissi in sede in quanto siamo spesso fuori tra officine tribunale agenzia entrate riscossione prove in strada ecc..in questo modo garantiamo sempre la presenza.

Affermazione 6

Loro dicono: Eseguo passaggio di proprietà sulle auto in fermo amministrativo

Il passaggio di proprietà di un auto con fermo amministrativo è fattibile chi compra oltre a dichiararne la consapevolezza mantiene tutti i vincoli di colui che vende non può circolare non può esportare in modo lecito, illecitamente lo fanno la Legge sottolinea che la prima fase è l’esportazione dell’auto la richiesta di immatricolazione in un altro stato e solo successivamente si richiede la radiazione in Italia, ma una volta immatricolata all’estero in Italia qualora non si possa eseguire la cancellazione si richiede l’annullamento della nuova immatricolazione? Non lo fa nessuno.
Il passaggio di proprietà per chi vende comporta delle dichiarazioni in atto pubblico, cioè vi fanno firmare che il veicolo non è in stato di fermo amministrativo ed è palese la falsa dichiarazione, almeno che vi è un atto bilaterale che venditore acquirente dichiarano il gravame che è sottoposto il veicolo.
Dichiarazione di vendita, avete venduto e vi è un introito il quale andrà dichiarato e versato nelle casse dell’agenzia delle entrate riscossione, qualora vi rendeste latitanti verrete segnalati alla procura della repubblica .
Il passaggio di proprietà di un auto in fermo amministrativo va eseguito con regole fondamentali e tempi utili per dichiararne il possesso, è la pratica più sicura che vi farà stare tranquillissimi in caso di uso improprio del veicolo ma è quella più costosa in termini amministrativi.
Per saperne di più chiamaci e leggi il nostro articolo TRUFFE PERPETRATE IN CASO DI ACQUISTO AUTO